Brevi informazioni pratiche

Detrazione degli interessi passivi per i mutui ipotecari

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.

Si tratta, in particolare dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e dei mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso dell'anno, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

- l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta;

la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;

- gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato);

- la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica;

- le spese notarili che comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell'anno successivo, le spese sono detraibili dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa.

In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 5.1).

Sono escluse dalla detrazione:

- le spese di assicurazione dell'immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4);

- le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;

- le imposte di registro, l'IVA, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.5):

- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

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